Per il trasporto di farmaci e medicinali appartenenti alle varie classi ADR vale la Disposizione Speciale 601 "I prodotti farmaceutici (medicinali) pronti all’impiego, fabbricati e sistemati in imballaggi destinati alla vendita al dettaglio o alla distribuzione per uso personale o domestico non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR".
La apparente contraddizione è sanata dall’Accordo Multilaterale M287 che al punto 2.3. (Medicinali) così dispone: "La Disposizione Speciale 601 del capitolo 3.3 ADR si applica ai rifiuti di medicinali anche se questi non sono più confezionati negli imballi previsti per la distribuzione o la vendita al dettaglio". Anche i rifiuti di medicinali pertanto possono essere trasportati in deroga all’ADR.
Va rilevata in ogni caso l’ormai prossima scadenza dell’Accordo Multilaterale M287 (01 agosto 2020): non si hanno notizie al momento in merito ad una eventuale riproposizione dell’Accordo e alla volontà dell’Italia di sottoscriverlo (il vigente Accordo è stato firmato unicamente da Italia, Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca).