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ALFONSO

​PICCARRETA

Sorveglianza radiometrica

Sorveglianza Radiometrica

 

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Controllo sorgenti RADIOATTIVE

La gestione dei rifiuti prodotti dalle famiglie e dalle industrie evolve verso forme più puntuali di controllo e verifica delle effettive caratteristiche di pericolosità.

 

Rientra in questo generale processo di attenzione a tutela della salute e dell’ambiente la sorveglianza radiometrica, ovvero la verifica della presenza all’interno dei rifiuti di oggetti contaminati o sorgenti radioattive.


Negli ultimi anni infatti si sono verificate in Italia e in tutta Europa emergenze connesse al rinvenimento o alla fusione di rottami metallici o altri rifiuti contaminati o in cui erano presenti sorgenti radioattive (parafulmini, quadri strumentazione, sorgenti orfane), inducendo una attenzione del legislatore sia a livello comunitario che a livello nazionale (Dlgs. 100 del 1 giugno 2011– Sorveglianza radiometrica su prodotti e semilavorati metallici). Allo stato attuale, sulla base della legislazione vigente sono soggetti a sorveglianza radiometrica gli impianti che trattano rifiuti urbani e quelli che trattano rifiuti speciali, tra questi in ultimi in particolare sono da annoverare gli impianti di recupero di rottami metallici ferrosi, includendo anche i rifiuti elettrici ed elettronici, rottami metallici non ferrosi (ad es. rame), vetro, rifiuti ceramici ed inerti da demolizione. In questi impianti i carichi in ingresso ed in uscita devono essere sottoposti a sorveglianza utilizzando attrezzatura specifica e sulla base di un protocollo che deve essere validato da un esperto qualificato in radioprotezione (almeno II grado).

sorgenti radiottive

Esperto qualificato

La figura dell’esperto qualificato in radioprotezione - cui competono la sorveglianza dell’intero processo e la formazione del personale dell’Azienda cliente – è la chiave di volta del sistema: l’esperto qualificato infatti stabilisce le procedure di controllo e di emergenza che l’Azienda deve seguire e, in caso di rinvenimento di oggetti radioattivi, interviene per definire con le Autorità competenti le procedure per l’allontanamento e lo smaltimento. 

L’assenza di un sistema di sorveglianza radiometrica è chiaramente sanzionata e puo' portare a conseguenze penali particolarmente gravi in caso di rinvenimento – a valle dell’impianto di trattamento rifiuti – di oggetti contaminati o sorgenti radioattive.