Ai sensi dell’art. 103, co. 2, del decreto legge 17 marzo, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e succ. mod., tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati (tra questi rientra il CFP ADR o “patentino ADR”), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato emergenza Covid-19 (31 marzo 2022), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022.
I conducenti in possesso di CFP ADR non rinnovato per tempo dovranno seguire le attività formative previste e il relativo esame come per il primo rilascio, essendo scaduti i termini per richiedere il rinnovo.