Ogni merce pericolosa è identificata in modo univoco da un numero ONU (un numero composto da 4 cifre: ad es. UN 1586 arsenito di rame); se i rifiuti pericolosi da trasportare sono soggetti all'ADR ad essi va attribuito un numero ONU.
La questione non è affatto secondaria perché in relazione al numero ONU sono definite - tramite la Tabella A dell'ADR - le esenzioni, le istruzioni per la movimentazione, il carico e lo scarico, le caratteristiche degli imballaggi: una non corretta classificazione ai fini ADR può condurre a sovrastimare o a sottismare un rischio collegato al trasporto.
Se il rifiuto da trasportare è riconducibile ad una sostanza di cui sono note le caratteristiche di pericolosità il problema non si pone: il rifiuto segue in genere quanto previsto per la sostanza.
Nella realtà operativa si hanno casi diversi: vi possono essere oggetti o sostanze non menzionati nella Tabella A dell'ADR e quindi da classificare ovvero soluzioni o miscele di sostanze che presumiamo essere pericolose ma delle quali non conosciamo la composizione (si pensi alla microraccolta di oli minerali dai meccanici).
In questi casi come si procede?
La risposta potrebbe essere: si fanno delle analisi chimiche. La risposta non è sbagliata, ma non sempre percorribile. Secondo ADR 2.1.3.5.2 infatti "Se questa determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per esempio per alcuni rifiuti), la materia, soluzioni o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante".
E ancora, secondo ADR 2.1.3.5.5 "Se la materia da trasportare è un rifiuto la cui composizione non è del tutto conosciuta l'assegnazione ad un numero ONU e ad un gruppo di imballaggio ... può essere fondata sulle conoscenze che possiede lo speditore del rifiuto, così come su tutti i dati tecnici e i dati di sicurezza disponibili, richiesti dalla legislazione in vigore in materia di sicurezza e ambiente".
Nel trasporto dei rifiuti pericolosi, laddove non è possibile effettuare una classificazione analitica, prevalgono la buona prassi e una prudenziale valutazione dei rischi: è indispensabile interpellare il Consulente ADR prima di effettuare il trasporto di un nuovo rifiuto pericoloso.