Entro la fine del mese di febbraio di ogni anno il Consulente ADR redige la relazione di sua competenza per l’osservanza delle norme e lo svolgimento dell’attività in sicurezza ai sensi dell’art. 11 c. 5 Dlgs 35/2010 (la mancata redazione è punibile con un’ammenda da 4.000,00 a 24.00,00 euro ai sensi dell’art. 12 del citato Decreto).
Non si tratta di un adempimento puramente formale. Se infatti la Relazione da un lato documenta l’attività svolta dall’Azienda nell’anno precedente in riferimento al trasporto e, più in generale, alla gestione delle merci pericolose (tipologie, quantitativi, eventi occorsi…), dall’altro dà evidenza dell’attività svolta dal Consulente per ciò che concerne la formazione del personale e le verifiche documentali condotte.
Il cuore della Relazione ADR è rappresentato in ogni caso dalla definizione e verifica delle procedure che dovranno essere applicate dall’Azienda in ogni fase della catena logistica connessa alla gestione della merce ADR (dall’acquisizione dell’ordine alla consegna al destinatario finale).
Il Consulente ADR consegna la Relazione al capo dell’impresa che dovrà conservarla per cinque anni.