Il DL n. 18 del 17/03/2020 ("Cura Italia") prevede - art. 103 c. 2 - che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
La norma si applica anche in riferimento a patente di guida, carta di qualificazione del conducente e CFP ADR.
Sul tema è intervenuto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 9209 del 19/03/2020 (Proroga validità abilitazioni guida) chiarendo che "... i certificati di formazione professionale per il trasporto delle merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati di validità ... fino al 30 giugno 2020".
Va rilevato che in ogni caso, fermo restando il blocco dell'attività formativa per le autoscuole, la proroga potrebbe comportare - alla data del 30 giugno 2020 - la scadenza dei CFP per tutti coloro che già prima dell'emergenza non abbiano completato o almeno iniziato il corso per l'ammissione all'esame. In considerazione infatti del prolungarsi dell'emergenza e anche in vista di un possibile superamento della fase critica entro il mese di maggio 2020, mancheranno poi i tempi tecnici per predisporre, autorizzare e realizzare corsi di formazione tali per cui il candidato - con CFP in scadenza il 30 giugno 2020 - sia poi messo in condizione di sostenere l'esame.
Nel caso in cui il conducente con CFP in scadenza abbia completato o almeno iniziato il corso per il rinnovo, si registra un intervento della Direzione Generale Territoriale Nord Ovest del 28 febbraio 2020 che, con sua Comunicazione n. 3/2020 (in allegato), dà disposizioni alle scuole guida su come procedere per effettuare l'esame con CFP scaduto, avendo però terminato o almeno iniziato il corso propedeutico prima del blocco dovuto all'emergenza epidemiologica.