Con la nuova versione dell’ADR (2023) viene introdotta una nuova sottosezione 5.4.1.1.3.2. e la esistente sottosezione 5.4.1.1.3. viene rinumerata come 5.4.1.1.3.1 con il testo invariato.
La nuova sottosezione definisce tre alternative condizioni perché sia possibile determinare tramite stima la quantità di rifiuti trasportati sul luogo di carico, al fine di riportarla nel documento di trasporto secondo quanto stabilito dall’ADR 5.4.1.1.
Secondo la modifica introdotta, la quantità può essere stimata nei sottostanti tre casi, alle seguenti condizioni:
a) Per gli imballaggi al documento di trasporto deve essere aggiunta una lista degli imballaggi che ne specifichi il tipo e il volume nominale;
b) Per i contenitori la stima si base sul loro volume nominale e su altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuto, la densità media, il tasso di riempimento;
c) Per le cisterne di rifiuti che operano sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio, mediante una stima fornita dallo speditore o rilevabile dagli equipaggiamenti del veicolo.
Questo tipo di valutazione qualitativa non è ammessa:
1) trasporti in esenzione in cui la quantità è essenziale ai fini dell’applicazione della dispensa (ad esempio secondo ADR 1.1.3.6.)
2) trasporto di rifiuti contenenti materie di cui al punto 2.1.3.5.3. (classificazione delle miscele, applicazione del criterio del pericolo preponderante), ovvero:
- Materiali della classe 7
- Materie della classe 1
- Materie della classe 2
- Esplosivi liquidi desensibilizzati della classe 3
- Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1
- Materie piroforiche della classe 4.2
- Materie della classe 5.2
- Materie della classe 6.1 che soddisfano i criteri di tossicità per inalazione del gruppo di imballaggio I
- Materie infettanti della clase 6. 2 ovvero materie della classe 4.3
3) cisterne diverse dalle cisterne per i rifiuti sottovuoto
Nei casi in cui si applica tale facoltà prevista dall’ADR 2023 nel documento di trasporto deve essere riportata la seguente dicitura:
“QUANTITA’ STIMATA IN CONFORMITA’ AL 5.4.1.1.3.2”
La stima dei rifiuti quindi deve basarsi su presupposti oggettivi e nel caso in cui il produttore dei rifiuti non si sia avvalso di questa possibilità e abbia effettivamente pesato il rifiuto prima della spedizione è chiaro che una variazione di peso verificata a destino da parte dell’impianto accettante confligga con i presupposti della norma. E’ evidente quindi che, soprattutto se si opera con vettori che praticano la microraccolta (carichi non completi), si rende necessario sensibilizzare l’intera catena logistica (speditore / trasportatore / destinatario ed eventualmente intermediario) al fine di determinare con accuratezza e precisione il peso dei rifiuti.
Quanto disposto da ADR 2023 diverrà obbligatorio dal 01/07/2023 - fino a tale data potranno ancora essere applicate le procedure già in uso.